Anti Digital Divide ha scritto all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per chiedere di introdurre al più presto l'offerta bitstream e che Alice 20mb si basi su questa offerta, in modo da produrre una diminuzione delle tariffe adsl, portandole a livello degli altri stati europei.
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
c.a. Presidente Corrado Calabrò
03/05/06
Oggetto: -Alice 20MEGA;
-Bitstream;
Alice 20MEGA
Nei giorni scorsi l’illustrissima autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato l’offerta di Telecom Italia Alice 20 Mb.
Secondo la nostra associazione Alice 20Mb non è conforme alla normativa che disciplina questo tipo di servizi, inoltre potrebbe violare il principio fondamentale di neutralità della rete.
Alcuni estratti dalla delibera AGCOM n. 34/06/CONS
CONSIDERATO che l’AGCM condivide l’approccio regolamentare dell’Autorità, secondo il quale la definizione delle condizioni economiche dei servizi intermedi di accesso a banda larga debba basarsi sul principio dell’orientamento al costo, superando il metodo attualmente applicato del retail minus, al fine di garantire la traslazione sui prezzi all’utenza finale delle efficienze tecniche derivanti dall’innovazione e di prevenire l’adozione di strategie escludenti fondate su pratiche di sussidi incrociati;
Art. 4
Obbligo di non discriminazione
1. Telecom Italia è soggetta all’obbligo di non discriminazione, ai sensi dell’art. 47 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. Telecom Italia, nella fornitura del servizio bitstream, applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie divisioni commerciali, alle società ad essa collegate o da essa controllate.
Art. 12
Linee guida per l’implementazione degli obblighi in materia di controllo dei prezzi
1. Nel caso in cui l’utente finale corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico, il prezzo della componente relativa alla rete d’accesso dei servizi bitstream di cui al precedente Art. 7, comma 3, punti 1 e 2 è formulato in base al principio dell’orientamento al costo in relazione alle sole componenti di rete non remunerate dal canone telefonico.
2. Nel caso in cui l’utente finale non corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico o perchè il servizio bitstream viene richiesto su linea non attiva, o perché il servizio di accesso telefonico al dettaglio viene cessato dall’utente finale successivamente all’attivazione del servizio bitstream, il prezzo della componente relativa alla rete di accesso remunerata dal canone telefonico, viene corrisposto a Telecom Italia dall’operatore alternativo e valutato sulla base della metodologia del retail minus, a partire dal canone di Telecom Italia per l’accesso residenziale, scorporando i costi non pertinenti al servizio di accesso quali i costi di commercializzazione dell’offerta (es. marketing, pubblicità e rete di vendita), i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti) ed i costi delle infrastrutture di rete non utilizzate.
3. Limitatamente al periodo intercorrente fra l’entrata in vigore del presente provvedimento e l’approvazione dell’offerta di riferimento, Telecom Italia prevede che il valore del minus per le offerte wholesale non possa essere fissato in misura inferiore al 30%.
Art. 13
Linee guida per l’implementazione degli obblighi in materia di contabilità dei costi
4. Nel caso di fornitura di servizi xDSL su linea non attiva, per ciascuna tecnologia il prezzo è ottenuto a partire dal canone di abbonamento telefonico residenziale di Telecom Italia, depurato dei costi commerciali ed impiantistici non pertinenti al servizio all’ingrosso. La contabilità reca evidenza di tali costi, dei criteri di ripartizione sui servizi di accesso e delle metodologie di calcolo del prezzo all’ingrosso a partire dal canone residenziale di Telecom Italia.
Con il provvedimento adottato per l'offerta all'ingrosso Alice 20Mbps, si continua a calcolare il prezzo tramite il metodo retail minus, che avvantaggia nettamente Telecom Italia. Gli operatori alternativi chiedevano più tempo (tre mesi) per poter lavorare ad un offerta che potesse competere con quella di Telecom, invece la data fissata per la commercializzazione è il 12 maggio.
Visto che nei prossimi mesi (entro luglio) Telecom deve presentare l'offerta bitstream, il cui prezzo all'ingrosso si calcola con il metodo cost plus (basandosi sui costi effettivi sostenuti da Telecom per fornire il servizio agli OLO) sarebbe stato più corretto legare l'approvazione di Alice 20Mbps all'atto della commercializzazione dell'offerta bitstream da parte di Telecom stessa. In questo modo si spronerebbe Telecom a presentare il più celermente possibile l'offerta bitstream, a tutto vantaggio della concorrenza e dei consumatori, ed Alice 20Mbps dovrebbe basarsi sul principio del cost plus, così facendo questa autorità rispetterebbe gli impegni presi nella delibera 34/06.
Con la decisione assunta l'AGCOM smentisce se stessa e favorisce Telecom Italia, che potrà avvantaggiarsi sugli altri operatori, disponendo anche di contenuti ( La7, digitale Terrestre, MTV, partnership con Mediaset ecc.) su cui gli altri OLO non possono contare. Come se tutto ciò non bastasse, gli altri operatori saranno limitati ad essere dei meri resellers, non potendo modificare in alcun modo le caratteristiche di Alice 20Mbps per cercare di differenziare la propria offerta da quella dell'incumbent.
In questo modo Telecom è destinata a creare un nuovo monopolio anche sulla IP Tv, con grave danno per la concorrenza che già fatica a svilupparsi nel settore della telefonia voce/dati.
La posizione di Anti Digital Divide è quindi quella di ritardare l'approvazione dell'offerta Alice 20Mbps fin quando Telecom Italia non commercializzi l'offerta bitstream (che si era impegnata a presentare entro la fine del 2004). Il calcolo del prezzo all'ingrosso di Alice 20Mbps dovrà basarsi sul metodo cost plus e non retail minus. Si dovrà chiarire, nel modo più trasparente possibile, che prestazioni ci si dovrà attendere da questa nuova offerta, se la velocità di 20 Mbps sarà raggiunta per tutte le operazione che si fanno in rete o solo nel caso di fruizione di contenuti Video e/o acquisto di contenuti payperview, violando così il principio di neutralità della rete. Dovrà essere spiegato per quale motivo si è deciso di adottare una velocità di upload di soli 384kbit/s, che potrebbe compromettere le prestazioni complessive del servizio, e per quale motivo non si è aumentata la banda minima garantita (MCR), rimasta ad una velocità di 20-40kbit/s, scandalosamente bassa rispetto alla velocità nominale di 20Mbps, rischiando il ripetersi dei problemi avuti con le Adsl a 4Mbps (in molti casi più lente delle adsl ad 1Mbps), problematica presa in esame anche nel documento sul "QoS dei servizi di accesso ad internet" già discusso da questa autorità, discussione a cui Anti Digital Divide ha indirettamente partecipato grazie al CNU, che ha riportato le posizioni di ADD.
Per Alice 20 mega ma anche per le altre offerte, nella descrizione ed in tutte le campagne informative/pubblicitarie, dovrà essere indicata la velocità minima garantita e l’eventuale presenza di meccanismi che limitino le caratteristiche dell’offerta, come ad esempio i filtri P2P.
Se non vi sono garanzie minime, si rischia che l'utente paghi di più per ottenere un servizio qualitativamente peggiore, tutto questo non è assolutamente accettabile, considerando che le norme a difesa dei consumatori pongono in primo piano la tutela degli utenti, la loro libertà di scelta tra i servizi ed il rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione.
Bitstream
Anti Digital Divide non condivide la decisione di differenziare l’offerta bitstream in conseguenza del fatto che l’utente paghi o meno il canone telefonico di Telecom Italia. Questo, a nostro avviso, viola il principio di non discriminazione (Art. 4, delibera n. 34/06/CONS) e anche una precedente delibera Agcom che prevede l’indipendenza della linea dati, da quella voce. Inoltre, nel caso non si paghi il canone telefonico, il metodo adottato per stabilire il costo all’ingrosso, sarà il retail minus, anche con il bitstream, nonostante l’autorità affermi che si debba abbandonare questa metodologia di calcolo ed adottare il metodo cost plus.
Quindi le linee solo dati, già danneggiate dalla decisione, su richiesta di Telecom Italia, di adottare un canone aggiuntivo per questa tipologia di contratti, ora subiscono un altro grave colpo.
Questa autorità ha stabilito che Telecom detiene il monopolio sull’ultimo miglio (99%) quindi, è sostanzialmente l’unico rivenditore all’ingrosso, oltre a detenere un sostanziale potere di mercato nella adsl al dettaglio (circa 80%). Compito dell’autorità sarebbe quello di adottare provvedimenti atti alla riduzione del monopolio, invece danneggiando lo sviluppo del cavo dati e del Voip si ha l’effetto contrario, cioè si favorisce Telecom nel mantenere il monopolio. Attraverso la linea solo dati ed il Voip, tecnologia che permette di telefonare attraverso internet, si può infatti ottenere il distacco completo da Telecom Italia, cosa che per milioni di italiani, nonostante dal 1998 si parli di liberalizzazione dell’ultimo miglio, ancora non è possibile, anche a causa di uno scarso intervento delle autorità garanti in merito a questo problema.
Per passare al metodo di calcolo del prezzo dell’adsl orientato al costo, ci sono voluti sei anni (una direttiva europea in merito, era arrivata nel 2000), al contrario per aggiungere un canone supplementare alla linea adsl solo dati, come richiesto da Telecom Italia, sono occorsi solo alcuni mesi. Mentre negli altri provvedimenti l’AGCOM è in ritardo, nella regolamentazione delle linee su cavo dati ha preceduto tutte le altre autorità garanti, nonostante che, questa tipologia di contratto in Italia, sia meno sviluppata rispetto agli altri stati Europei. Il provvedimento adottato, penalizza utenti e concorrenza e favorisce Telecom Italia. L’AGCOM nel deliberare non ha tenuto conto del parere di diverse associazioni di provider e consumatori.[1]
( http://www.antidigitaldivide.org/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=54 )
( http://www.antidigitaldivide.org/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=61 )
Anti Digital Divide chiede all’illustrissima autorità, che si verifichi se i costi sostenuti da Telecom Italia, siano tali da giustificare la richiesta di un canone aggiuntivo per la linea solo dati, considerando che i canoni e le tariffe che Telecom applica in Italia, risultano essere molto cari rispetto a quelli che la stessa Telecom, adotta in Francia. Nel caso, il canone aggiuntivo, non risultasse necessario si dovrebbe procedere alla sua cancellazione, altrimenti dovrebbe essere calcolato attraverso il metodo cost plus e non retail minus, facendo attenzione nel calcolo a non considerare voci di costo che gli utenti già pagano per altri servizi in modo da evitare di pagare più volte lo stesso costo.
Si produce quale allegato n°1: considerazioni sul canone addizionale su cavo solo dati e canone Telefonico.
Distinti saluti
Pierluigi Di Bartolomeo
Consigliere Ass. Anti Digital Divide
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